

Cambio compagnia e disdetta alla vecchia assicurazione
Non esiste alcun obbligo di dare disdetta ad una compagnia assicurativa a patto che si tratti di scadenza naturale annuale, le assicurazioni RCA possono essere liberamente rinnovate e nulla sarà dovuto alla precedente. Dal 2013, infatti, è stato abolito il tacito rinnovo per tutte le polizze di questo tipo.
Tuttavia, per stipulare una nuova assicurazione con un’altra compagnia è fatto obbligo di consegnare il proprio attestato di rischio, che la vecchia compagnia deve mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della scadenza del
contratto, anche se dall’1 luglio 2015, con l’entrata in vigore dell’attestato di rischio elettronico che sostituisce quello cartaceo. Tale procedura avviene in modo automatico mediante l’acquisizione del documento da una banca dati
condivisa.
contratto, anche se dall’1 luglio 2015, con l’entrata in vigore dell’attestato di rischio elettronico che sostituisce quello cartaceo. Tale procedura avviene in modo automatico mediante l’acquisizione del documento da una banca dati
condivisa.
L’unica eccezione riguarda l’eventuale presenza di coperture aggiuntive quali potrebbero essere infortuni del conducente, kasko o tutela legale, che alcune compagnie stipulano con un contratto separato rispetto alla RCA, anche se relative al medesimo veicolo. In questo caso, il tacito rinnovo è tuttora valido, per cui se si decide di cambiare assicurazione si è tenuti a verificarne attentamente l’esistenza e, nel caso di conferma, inviare disdetta scritta alla vecchia compagnia entro 60 giorni dalla scadenza del contratto. E’ importante sapere che è consentito avere la RCA con una compagnia e le coperture aggiuntive con un’altra.
Cambiare compagnia assicurativa senza attestato di rischio
E’ possibile stipulare una nuova assicurazione auto cambiando compagnia anche senza presentare l’attestato di rischio, il documento che riporta la storia assicurativa degli ultimi cinque anni di coloro che hanno sottoscritto una polizza RCA.
Se tecnicamente è possibile, bisogna però mettere in conto che non presentando l’attestato di rischio si verrà automaticamente assegnati alla CU più bassa, vale a dire la 18ma, pagando un premio altissimo.
Per questo motivo l’attestato di rischio è fondamentale quando si decide di cambiare compagnia assicurativa, tanto che le società hanno l’obbligo di renderlo disponibile online per i propri clienti almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, sulla loro area personale.
Se non si possiede l’attestato perché è la prima volta che si stipula un’assicurazione per un veicolo, viene assegnata la 14ma classe universale di rischio, salvo che non si usufruisca dei benefici della legge Bersani.
Anche se accade raramente, potrebbe verificarsi che una compagnia non sia in grado di fornire al cliente l’attestato di rischio a causa, ad esempio, di un commissariamento o una liquidazione coatta amministrativa. In tal caso, si può presentare alla nuova compagnia un’autocertificazione con gli eventuali sinistri dell’ultima annualità assicurativa, in attesa di ricevere il documento originale online.
Si ricorda che già da qualche anno l‘attestato di rischio in formato cartaceo è stato sostituito da quello elettronico, che dovrà comunque essere consegnato all’assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, all’interno di una sezione dedicata del sito web della compagnia assicurativa.
Con il formato elettronico, in caso di nuova stipula, l’assicurato non dovrà più fornire l’attestato cartaceo. Le compagnie assicurative provvederanno a recuperare i dati del cliente su un database dedicato.